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Privacy: chiarimenti del garante in risposta ai quesiti di Confartigianato

A cura dell’Ufficio Stampa 
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1.1 COMMERCIALISTA

Dopo il medico competente ed i consulenti del lavoro, il Garante Privacy fa chiarezza anche per quel che riguarda il commercialista. Infatti, in analogia a quanto chiarito per questi ultimi professionisti, il commercialista è TITOLARE del trattamento quando tratta, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, mentre è RESPONSABILE del trattamento quando tratta i dati dei dipendenti dei suoi clienti sulla base dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare (ad esempio gestione delle fatture).

1.2 GEOLOCALIZZAZIONE

I cronotachigrafi di vecchia generazione (diversi da quelli di tipo “digitale”), non consentono la geolocalizzazione del veicolo. Tali strumenti, infatti, registrano i tempi di guida e di riposo del conducente, come stabilito dal Regolamento europeo n. 165/2014, ma non la sua posizione geografica. Non si verifica quindi nessun trattamento di geolocalizzazione.

Invece, i cronotachigrafi digitali, obbligatori sui veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 15 giugno 2019, sono integrati con il GPS e consentono, pertanto, anche la geolocalizzazione del lavoratore. In questi casi il titolare deve prestare maggiore attenzione. 

Nel caso in cui il titolare si limiti ad utilizzare il tachigrafo digitale per le sole finalità e con le esclusive modalità previste dal Regolamento n. 165/2014, non deve effettuare la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70). Ne consegue che il titolare non potrà utilizzare i dati della geolocalizzazione per effettuare un controllo del lavoratore e quindi – in ultima istanza, per effettuare contestazioni disciplinari.

Il titolare inoltre, non potrà collegare il tachigrafo digitale ad altri strumenti che consentano indirettamente il controllo a distanza del lavoratore.

Qualora il titolare voglia, invece, procedere a questo tipo di trattamenti – sempre nel rispetto dei principi generali di gradualità e proporzionalità previsti dal GDPR – troverà applicazione l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori con i relativi adempimenti previsti (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). 

Si rammenta infine, che una specifica competenza relativa alla individuazione delle ipotesi in cui sistemi tecnologici sono idonei a realizzare controlli c.d. indiretti, è posta in capo all’Ispettorato del lavoro.

1.3 TELEPASS

L’installazione su un veicolo aziendale del Telepass, si configura come geolocalizzazione del lavoratore?

NO, se i dati del Telepass sono utilizzati dal titolare ai soli fini della fatturazione del pedaggio autostradale.

Se invece, il Titolare intende utilizzare tali dati anche ai fini del controllo del lavoratore – sempre nel rispetto dei principi generali di gradualità, proporzionalità e trasparenza previsti dal GDPR – si applica l’art. 4 dello Statuto  dei lavoratori (L. n. 300/70) con i relativi adempimenti previsti (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). 

 

1.4  DATI BIOMETRICI

Quali procedure sono previste in caso di adozione di sistemi di accesso in azienda tramite l’impronta digitale dei dipendenti?Al momento in Italia non è possibile utilizzare dati biometrici del lavoratore per l’accesso in azienda.Il trattamento dei dati biometrici è consentito ai sensi dell’art. 2 septies, co.7, del Codice italiano privacy (d.lgs. n. 196/03, come modificato dal d.lg. n. 101/18) solo per le procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei dipendenti (ad esempio alle banche dati contenute nei server aziendali).

Fonte: Confartigianato Imprese – Garante Privacy

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Credits: Federico Lodesani

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