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Ombrello privacy sui contagiati: L’indennità non può essere resa nota ai colleghi di lavoro

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

Il medico competente non comunica al datore di lavoro una specifica patologia del lavoratore. Neanche al tempo del Coronavirus, il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede, ma non può rendere nota l’identità di un lavoratore contagiato ai colleghi. Non spetta, poi, alla scuola comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19. E gli enti locali non possono pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici.

Infine le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento. Sono alcune delle risposte del Garante per la protezione dei dati personali che ha diffuso una corposa serie di Faq.

LAVORO – Chiarito il ruolo che anche nell’attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato, specificando che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingresso della propria sede. Ma per i dipendenti è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. Diversamente non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso di clienti o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali.

SCUOLA – L’istituto è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché possano ricostruire la filiera delle persone entrate in contatto con una persona contagiata, ma spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti del contagiato, al fine di attivare le misure di profilassi.

ENTI LOCALI – I servizi assistenziali comunali a favore della popolazione (consegna di beni di prima necessità o di farmaci) possono essere offerti su richiesta degli interessati, pubblicizzando, con i canali ritenuti più efficaci, le modalità di attivazione del servizio (ad esempio un numero verde), ma senza raccogliere, dunque, gli elenchi dei soggetti posti in isolamento domiciliare tenuti dalle aziende sanitarie.

SANITÀ – Le strutture sanitarie, queste possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni, sullo stato di salute, ai familiari dei pazienti Covid-19 che non sono in grado di comunicare autonomamente. La struttura di ricovero può, quindi, ad esempio, dedicare un numero verde per fornire tali informazioni, purché preveda adeguate misure per identificare le persone effettivamente legittimate a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato. Inoltre, nel caso di decesso di un paziente Covid 19 positivo, le strutture sanitarie possono comunicare ai servizi funebri la causa del decesso.

DIFFUSIONE NOMI – Il Garante ha ribadito che aziende sanitarie, prefetture, comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell’epidemia.

Fonte: Italia Oggi

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Credits: Federico Lodesani

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