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Fatturazione elettronica: il garante della privacy può attendere

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Secondo quanto previsto nel collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020 infatti, indipendentemente dall’adesione o meno ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate da parte del contribuente, i file XML delle singole forniture e tutti i dati negli stessi contenuti, compreso il c.d. corpo della fattura, saranno memorizzati e conservati nell’anagrafe tributaria fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Si risolve così, con un colpo di mano normativo, il braccio di ferro iniziato nel dicembre scorso, fra l’autorità Garante per la Protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate. Braccio di ferro che aveva costretto il fisco a scendere a patti con il Garante Privacy prevedendo in primis l’esclusione dalla fatturazione elettronica delle prestazioni dell’area sanitaria, che resta confermata anche per il 2020, e successivamente l’obbligo di chiedere ai contribuenti l’assenso espresso al trattamento dei dati contenuto nel corpo fattura, pena la cancellazione degli stessi dagli archivi fiscali in caso di mancata accettazione al trattamento.

La norma in commento lascia piuttosto perplessi. La relazione illustrativa che accompagna il collegato fiscale riferisce che la proposta normativa in questione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del dpr. 633/72, comma 2, lettera g) – ovvero la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione – per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle entrate. Dalla lettura della relazione si deve ritenere che anche questa norma debba essere ascritta al novero di quelle disposizioni la cui finalità, più o meno diretta, è quella di contrastare l’evasione fiscale. Finalità che ovviamente è condivisibile visto i numeri del sommerso fiscale evidenziati anche nella Nadef 2020.

Resta però difficile comprendere perché in nome di tale lodevole obiettivo lo stesso legislatore debba porsi in aperto contrasto con altre disposizioni dell’ordinamento giuridico quali le normative sulla Privacy che peraltro rivestono anche un carattere sovranazionale essendo frutto di un regolamento comunitario. La richiesta del Garante Privacy sulla fatturazione elettronica, da esprimersi tramite la famosa adesione ai servizi di consultazione, altro non era che l’autorizzazione da parte di ogni singolo cittadino/contribuente al trattamento dei propri dati personali che riveste carattere di centralità nell’ambito della disciplina sulla tutela dei dati personali. Adesso, collegato fiscale alla mano, inutile spendere tempo per valutare o meno se aderire al servizio entro il prossimo 31 ottobre.

Qualunque cosa decidano i contribuenti l’intero contenuto delle loro fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, sia presenti che future, verrà comunque memorizzato nell’anagrafe tributaria e utilizzato per accertamenti fiscali ed altre tipologie di indagini. La norma in commento mette dunque la parola fine alle discussioni sorte fra chi riteneva utile non aderire ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche e chi invece riteneva che l’adesione fosse comunque utile al contribuente.

A questo punto si può anche affermare che tutti coloro che sono obbligati all’emissione della fattura elettronica saranno più facilmente esposti ad una verifica o ad un controllo fiscale rispetto a chi continua a gestire il documento fiscale per eccellenza in formato analogico. In questo senso tutte le professioni sanitarie o i contribuenti in regime forfettario e tutti gli altri esonerati dalla fatturazione elettronica, potrebbero avere un vantaggio rispetto agli altri. Se il fisco vuole vedere le loro fatture dovrà infatti richiedergliele espressamente.

La disposizione contenuta nel collegato fiscale deve essere letta in parallelo con quanto previsto nella circolare n.19 dell’agosto scorso sui controlli fiscali. In tale documento si legge infatti che grazie ai dati della fatturazione elettronica, opportunamente incrociati con le altre banche dati, si potranno intercettare con maggior facilità soggetti che sottofatturano le prestazioni attive o che portano in detrazione costi non inerenti l’attività esercitata.

Fonte: Italia Oggi del 18 ottobre 2019

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Credits: Federico Lodesani

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