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Videosorveglianza, può bastare la notifica

A cura dell’Ufficio Stampa
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Il mero subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’articolo 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti.

Sono tali le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 1881/2019 de 25 febbraio 2019, in merito a modifiche degli assetti societari per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o ramo d’azienda che determinino il cambio di titolarità dell’impresa che, in precedenza, aveva già installato gli impianti in questione.
È stato chiesto se, in tali circostanze, si renda necessario rinnovare l’autorizzazione o l’accordo, ovvero sia sufficiente che della modifica della proprietà ne sia data informazione all’Ispettorato del lavoro competente. In sostanza non devono essere intervenuti mutamenti delle esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, né le modalità di funzionamento dell’impianto.
Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare subentrante debba dare comunicazione della variazione all’Ispettorato che ha rilasciato l’autorizzazione degli impianti e attesti che, con il cambio dei titolarità, non sono mutati né i presupposti che hanno legittimato il rilascio dell’atto, né le modalità di uso.

Fonte: Sole 24 Ore

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Credits: Federico Lodesani

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