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POS e contanti, in arrivo le nuove soglie

A cura dell’Ufficio Stampa
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Dal 1 luglio entrano in vigore le nuove soglie per l’utilizzo del contante e l’obbligo di accettazione dei pagamenti con il POS anche per i cosiddetti micropagamenti, nonchè il credito di imposta del 30%.

Nuova soglia per l’utilizzo del contante

Come previsto dal Decreto Legge 124 del 2019 dal 1° luglio 2020 entrano in vigore le  modifiche al regime dell’utilizzo del contante, come di seguito riportate:

  • a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo del contante non può eccedere la somma di 2.000 euro.
  • Dal 1 gennaio 2022 tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
    È previsto anche un regime sanzionatorio: per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, è fissato a 2.000 euro, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile è fissato a 1.000 euro.

Obbligo di accettazione dei pagamenti con il POS

L’obbligo di accettazione dei pagamenti con il POS, Bancomat, Carte di credito o altri strumenti digitali, è stato originariamente introdotto lo scorso 30 giugno 2014, poi esteso anche ai liberi professionisti e agli studi professionali, anche per i micropagamenti, ovverosia i pagamenti di importi inferiori ai 30 euro. Non sono previste sanzioni per chi non ha il POS, in quanto l’emendamento del Decreto Fiscale che prevedeva una doppia multa per chi non accetta il bancomat per pagamenti di qualsiasi importo è stato soppresso.

Credito di imposta

Tra le novità introdotte dal Decreto fiscale alla Legge di Bilancio 2020 c’è quella di un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Questo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento dello scorso 29 aprile ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta tramite lo SDI.

Il provvedimento della Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha emesso un documento di attuazione (Prot. N° 0518286/20 del 21/04/2020) che prevede che gli istituti di credito inviino agli esercenti entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità:
  a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
     1) l’ammontare delle commissioni totali;
     2) l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
     3) l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

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Credits: Federico Lodesani

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