LAVORO

Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di lavoro

A cura dell’Ufficio Stampa
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La Legge di Bilancio 2023 (legge n.197/2022) ha introdotto alcune novità in materia di lavoro, incentivi alle assunzioni e produttività. In questo articolo vediamo le più rilevanti.

Detassazione dei premi di risultato

L’articolo 1, comma 63 riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno 2023.

Versamenti sospesi nel settore sportivo

All’art. 1, commi 160 e 161, si prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali, già sospesi a favore degli organismi sportivi, il cui termine è scaduto lo scorso 22 dicembre 2022, sono considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 oppure in 60 rate di pari importo, tre delle quali da versare entro la stessa data (unitamente ad una maggiorazione del 3% dell’intero importo) e le rimanenti entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2023.

Esonero contributi IVS

ll comma 281 rimodula per il 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici. La nuova formulazione della norma prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, o al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Incentivo all’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro, ad eccezione di quelli domestici, che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il nuovo incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e spetta per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’incentivo è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Incentivo assunzione under-36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.

L’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero compete:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);
  • per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Incentivo assunzione donne svantaggiate

Con il comma 298 è prevista l’estensione temporale, alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cosiddette “svantaggiate”, dell’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2021.

Riprendendo anche in questo caso la norma riferita al biennio precedente, l’esonero è riferito alle assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • residenti in Italia e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

A fronte delle condizioni soggettive predette, l’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (nel biennio precedente il limite era di 6.000 euro), riparametrati e applicati su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Lavoro agile: lavoratori fragili

Il comma 306, articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili“, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Disciplina del lavoro occasionale

L’art. 1, comma 342 e successivi, interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

È prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  • persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Modifiche all’assegno unico e universale

All’art., co. 357, si prevede che dal primo gennaio 2023, sia incrementato del 50% l’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con un’età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

Congedo parentale

Previsto al comma 359 dell’art. 1 un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.

Proroga CIGS per cessazione attività

L’art. 1, comma 329, proroga, per il 2023 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018.