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Decreto Rilancio: credito d’imposta per canoni di locazione immobili a uso “non abitativo”

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Per il locatario esercente attività economica il credito spetta per ciascun mese solo se il fatturato del corrispondente mese è diminuito di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 14/E del 06 giugno 2020 i primi chiarimenti riguardanti il credito di imposta spettante ai conduttori di immobili oggetto di locazione. 

L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) prevede uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (industriale/commerciale/artigianale/agricola/di interesse turistico/professionale) per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Per il locatario esercente attività economica il credito spetta per ciascun mese solo se il fatturato del corrispondente mese è diminuito di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 14/E del 06 giugno 2020 i primi chiarimenti riguardanti il credito di imposta spettante ai conduttori di immobili oggetto di locazione.

 

Credito d’imposta locazione immobili: beneficiari

Possono fruire del nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio:

  • i titolari di attività d’impresa in forma individuale o societaria;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali, Ets e enti religiosi.

 

Limite reddito

Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

Per le strutture alberghiere/agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi/compensi 2019.

 

Differenze rispetto al credito locazione ex D.L. 18/2020

Si evidenzia che rispetto al credito istituito dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) sono stati aggiunti:

  • lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali, enti del Terzo settore (ETS) e enti religiosi civilmente riconosciuti indipendentemente dall’attività svolta mentre precedentemente in via interpretativa il Mef aveva riconosciuto il credito solo alle associazioni dotate di Partita Iva (che svolgono quindi attività commerciale);
  • il credito viene riconosciuto a tutte le imprese comprese quelle la cui attività non è stata sospesa indicate Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.

 

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta riguarda i seguenti contratti di:

  • locazione immobiliare;
  • leasing immobiliare (anche nel caso di sospensione del pagamento delle rate);
  • locazione d’azienda;
  • nonché “contratti di servizio a prestazioni complesse”.

 

Si evidenzia che rispetto al precedente credito istituito dal D.L. 18/2020 sono compresi:

  • i leasing immobiliari;
  • la locazione d’azienda (precedentemente espressamente esclusa dai chiarimenti del Mef).

 

Tipologia di immobile

Il contratto deve avere ad oggetto un immobile:

  • a uso non abitativo;
  • destinato allo svolgimento dell’attività;
  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

 

Sono dunque compresi nell’agevolazione immobili di qualsiasi categoria catastale diversa dalla cat. A, (incluso A/10) mentre il credito istituito dal D.L. 18/2020 era riconosciuto solo per immobili appartenenti alla categoria C/1.

 

Credito d’imposta locazione immobili: ammontare dell’agevolazione

Per il calcolo del credito d’imposta il comma 5 dell’art. 28 del D.L. 34/2020 dispone che:

  • compete per ciascuno dei seguenti mesi: marzo, aprile e maggio 2020;
  • spetta a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
  • è commisurato all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.

 

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno.

Affinché sorga il credito è necessario che il pagamento dei canoni venga effettuato, anche tardivamente, ma entro il 31 dicembre 2020.

 

Calcolo dell’agevolazione spettante

In relazione a ciascun singolo mese, al contribuente spetta un credito d’imposta dato dal:

  • 60% del canone di locazione/canone di leasing di competenza del mese;
  • 30% del canone per quanto riguarda gli affitti di azienda o i contratti a prestazioni complesse.

 

La Circolare n. 14/E precisa che la verifica deve essere effettuata avendo riguardo alle prestazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e magio fatturate o certificate e che, quindi, hanno partecipato alle rispettive liquidazioni periodiche negli stessi mesi dell’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che al fatturato devono essere sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi anche se non rilevanti ai fini Iva.

 

Utilizzo del credito d’imposta per locazione immobili

Il credito d’imposta è utilizzabile, alternativamente:

  1. in compensazione in F24, 1. per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”;
  2. nell’ambito della dichiarazione dei redditi, mod. Redditi 2021.

 

Il conduttore e locatore possono accordarsi per “lo sconto in fattura” (anche nel caso di locatore/concedente soggetto privato). Il locatore potrà, poi, scomputare lo sconto utilizzandolo in compensazione nel mod. F24 (ove soggetto passivo Iva) oppure indicando nel Mod. Redditi 2021 (obbligo se trattasi di soggetto privato)

Il conduttore potrà cedere il credito d’imposta a terzi (ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari), con possibilità per questi ultimi di successiva cessione del credito (anche in questo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il credito come visto nel caso di sconto in fattura).

Il credito d’imposta:

  • non è imponibile ai fini Irpef/Ires nè Irap (analogamente al bonus ex DL 18/2020, come disposto dalla legge di conversione);
  • nè concorre al prorata di deduzione di spese generali e interessi passivi.

 

Per maggiori informazioni: Servizio Fiscale. 


Fonte: Confartigianato Imprese Pesaro e Urbino




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