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Decreto Aiuti, bonus 200 euro: a chi spetta l’indennità una tantum

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Beneficiari

I lavoratori dipendenti che dichiarano al datore di lavoro il possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/06/2022;
  • di non avere nel nucleo familiare alcun destinatario di reddito di cittadinanza;
  • di aver beneficiato nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022.

Modalità di erogazione

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro solo ed esclusivamente previa dichiarazione del lavoratore.

Caratteristiche dell’indennità una tantum

L’indennità spetta una sola volta, anche in caso di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Lavoratori domestici

Il bonus da 200 euro spetta anche a colf, baby sitter, badanti che abbiano in corso un rapporto di lavoro al 18 maggio 2022. In questo caso dovrà essere il lavoratore a fare domanda dell’aiuto all’INPS.

Stagionali, turismo, spettacolo

Il bonus da 200 euro spetta anche ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, già beneficiari delle indennità Covid previste per chi aveva perso o ridotto il lavoro nel 2021 (DL Sostegni 41/2021 e DL Sostegni bis 73/2021). In questi casi l’erogazione sarà versata automaticamente dall’INPS.
Dovranno invece fare domanda all’INPS, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate, e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Entrambe queste ultime categorie, devono aver avuto un reddito 2021 derivante dai rapporti di lavoro citati non superiore a 35mila euro. I suddetti lavoratori riceveranno l’indennità di 200 euro dopo il 31 agosto 2022

In allegato riportiamo una tabella nella quale sono elencate in sintesi le tipologie di soggetti destinatari, le specifiche condizioni, le modalità e i tempi di corresponsione.

DESTINATARI

CONDIZIONI

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (commi 1-7)

Reddito personale assoggettabile ad IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021

D’UFFICIO SULLA RATA DI LUGLIO

Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022 (comma 8)

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A DOMANDA

Soggetti che nel mese di giugno 2022 percepiscano le indennità di NASPI e DIS-COLL (comma 9)

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D’UFFICIO

Soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10)

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D’UFFICIO

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 iscritti alla Gestione Separata (comma 11)

Redditi derivanti dai rapporti di collaborazione nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro. Non essere iscritti ad altre forme di previdenza Non essere titolari di pensione e prestazioni assistenziali (di cui al comma 1)

A DOMANDA

Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all’emergenza covid-19 di cui all’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto – legge 22 marzo 2021 n. 41 (comma 12)

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D’UFFICIO

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13)

Svolgimento nell’anno 2021 di almeno 50 giornate di lavoro Redditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro

A DOMANDA

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (comma 14)

Versamento di almeno 50 contributi giornalieri nell’anno 2021 Redditi derivanti dai rapporti di lavoro nell’anno 2021 non superiori a 35.000 euro

A DOMANDA

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile iscritti alla gestione Separata al 18 maggio 2022 (comma 15)

Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e aver almeno un contributo mensile accreditato nell’anno 2021

A DOMANDA

Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 18 maggio 2022 (comma 16)

Aver conseguito nell’anno 2021 un reddito derivante dalle vendite a domicilio superiore a 5.000 euro

A DOMANDA

Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (comma 18)

Non aver nessun componente nel nucleo percettore dell’indennità prevista dall’articolo 31 per la generalità dei lavoratori dipendenti

D’UFFICIO SULLA RATA DI LUGLIO