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‘Decreto Agosto’ ai raggi X

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

Il decreto ‘Agosto’ è stato approvato dal Consiglio dei ministri con la formula “salvo intese tecniche”, vale a dire che il testo provvisorio in circolazione potrebbe subire modifiche anche sostanziali prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto il resoconto sintetico qui proposto risente di tale situazione di incertezza e potrebbe quindi rivelarsi non perfettamente coerente con il testo definitivo.

 

CONTENUTI DI TIPO FISCALE

Soggetti ISA, forfettari e minimi, proroga secondo acconto

Per contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA , con ricavi o compensi inferiori alla soglia per l’applicazione dei predetti indicati, ossia 5.164.569 euro, ivi compresi i contribuenti forfettari e minimi, nonché in generali tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli ISA, slitta dal 30 novembre al 30 aprile il termine per il versamento del secondo acconto, solo in presenza di una riduzione del fatturato di un semestre. La dilazione si estende ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese  (attribuzione del reddito per trasparenza). La condizione per avere diritto allo slittamento è che sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Ripresa dei versamenti sospesi dai decreto “Rilancio”

I versamenti tributari e contributivi prorogati al 16 settembre 2020 dal decreto “Rilancio”sono dilazionati senza interessi e sanzioni, anziché in 4 rate mensili di pari importo, come previsto in origine, in due tranches nella misura: del 50 per cento da versare in unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo;  del restante 50 per cento che potrà essere versato in massimo 24 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta fermo che i contribuenti, volendo, possono versare tutto in unica soluzione entro il 16 settembre 2020.

Alberghi e strutture ricettive, azzerata l’Imu 2020

Viene introdotta l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, dopo che il decreto “Rilancio”  aveva introdotto l’esenzione dal pagamento della prima rata, per le unità immobiliari adibite a: cinema e teatri, nonché discoteche, night club e simili, a condizione (cat. Catastale D/3); stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché stabilimenti termali; alberghi e pensioni (cat, catastale D/2); agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, campeggi. L’esenzione è condizionata al fatto che il gestore delle strutture sopra indicate coincida con il proprietario degli immobili. Disposta l’esenzione anche per gli immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Per effetto delle sopra elencate disposizioni, i soggetti interessati non pagheranno nulla per l’anno in corso a titolo di IMU. Viene inoltre disposta l’esenzione totale da imposta per le annualità 2021 e 2022 con riferimento a teatri e cinema, subordinandola all’autorizzazione della Commissione Ue.

Esenzione TOSAP e COSAP per bar e ristoranti

Con riferimento a TOSAP e COSAP, rispettivamente la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a favore di bar e ristoranti viene estesa l’esenzione fino al 31.12.2020, laddove in precedenza, col decreto “Rilancio” era stata disposta fino al 31 ottobre.

Rivalutazione beni d’impresa con effetto fiscale anticipato

In merito alla rivalutazione dei beni d’impresa, riproposta dalla legge di bilancio per il 2020, oggetto di modifiche ad opera sia del decreto “Liquidità” che dal decreto “Rilancio”, dovrebbe essere presente anche nel decreto Agosto. In pratica, per i bilanci 2020 viene riproposta una forma di rivalutazione simile a quella introdotta a suo tempo dal DL n. 185/2008, con effetto anche solo civilistico. Facoltativamente si può optare anche per il riconoscimento fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa (si pensa del 3%), fatta sempre salva l’affrancamento della riserva con sostitutiva del 10%. Il riconoscimento fiscale, per chi assolve l’imposta sostitutiva sui plusvalori scatta dal 2021 (per ammortamento e manutenzioni). Invece, ai fini dell’eventuale successiva cessione dei beni rivalutati, tale rilevanza si avrà dal 2024. Dalle bozze sembra non richiedersi il criterio rivalutativo per categorie omogenee, dando facoltà di rivalutare distintamente singoli beni.

Moratoria prestiti e mutui

Proroga di 4 mesi della moratoria su prestiti e mutui, che viene prorogata dal 30 settembre al 31 gennaio 2021. Fa eccezione il turismo, che dovrebbe ottenere due mesi in più per la parte relativa al pagamento delle rate dei mutui. In pratica, per le imprese già ammesse la proroga scatta in automatico senza alcun adempimento, salvo il caso di rinuncia espressa da parte del beneficiario della moratoria, da trasmettere entro il 30 settembre.

Tax credit del 50% per sponsorizzazioni a società sportive iscritte al CONI

Viene introdotta un’agevolazione fiscale in forma di credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni comprese) effettuati nel corso del 2020 in favore di leghe, società sportive professionistiche e società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, con ricavi almeno pari a 200 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Va osservato, tuttavia, che nella bozza del decreto, come detto approvato “salvo intese tecniche”, risultano escluse dal bonus le sponsorizzazioni / investimenti pubblicitari a discipline sportive non olimpiche. Inoltre, i suddetti investimenti dovranno favorire il settore giovanile.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centro storici

Per le attività economiche e commerciali operanti nei centri storici che hanno perso presenze turistiche straniere, laddove prima della pandemia tali presenze raggiungevano 5 volte la popolazione residente, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutta le attività commerciali che hanno registrato una perdita di fatturato e corrispettivi relativi al mese di giugno 2020 superiore al 50% rispetto a quello registrato nel mese di giugno 2019. Non sono ancora specificati l’ammontare del bonus e le modalità di calcolo.

 

PROVVEDIMENTI DELL’AREA LAVORO


Il Decreto agosto dispone di una dotazione di 25 miliardi, rifinanzia gli ammortizzatori Covid e mette mano ad un sistema premiale per chi non utilizza la cassa o consolida l’occupazione.

Cassa integrazione e assegno ordinario

Sono previste altre 18 settimane di integrazioni salariali, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, in due tranche di 9 settimane (9 senza costi per i datori di lavoro, le ulteriori 9 con un’aliquota variabile tra il 9% e il 18% in ragione di cali di fatturato uguali o inferiori al 20%); il datore è tenuto a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se lo stesso datore ha avuto una riduzione del fatturato aziendale (primo semestre 2020 su primo semestre 2019) inferiore al 20 per cento. Il contributo addizionale è pari al 18% se l’impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019. Le domande di accesso alla nuova cassa integrazione Covid-19 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto.

Divieto di licenziamento

La bozza dell’arti. 13 del Dl agosto  è frutto di un delicato compromesso politico e nell’ultima stesura delinea una proroga “mobile” del divieto di licenziamento (che dal 17 agosto si sposta in avanti sostanzialmente fino a fine anno), aprendo però a delle eccezioni in relazione al periodo massimo di fruizione degli ammortizzatori Covid o dell’esonero contributivo fino a 4 mesi (disposizione prevista dal decreto per chi non utilizza gli ammortizzatori).In pratica, non si potrà licenziare finché si utilizza la Cig Covid-19 o lo sgravio contributivo per chi rinuncia all’ammortizzatore. Si potrà invece licenziare: in caso fallimento, di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Contratti a tempo determinato

Di rilievo operativo le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine per il quale l’acausalità viene consentita sino al 31 dicembre 2020: è infatti possibile “rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”, ma nel rispetto della durata complessiva del contratto di 24 mesi. Abrogata, invece, la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione.

Sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato

Altra novità del decreto è uno sgravio per chi assume a tempo indeterminato. Fino al 31 dicembre 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.  L’incentivo spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.  Previsto anche a uno sgravio di tre mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e negli stabilimenti termali.

Sgravi a fronte del mancato utilizzo della Cig

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, previsti dai decreti Marzo e Rilancio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare le nostre sedi Confartigianato di riferimento nel territorio, tramite mail o telefono. 

Nella foto palazzo Chigi a Roma, sede del Governo italiano

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Credits: Federico Lodesani

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