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Assegno Unico, dal 1° marzo 2023 rinnovo automatico

A cura dell’Ufficio Stampa
uff.stampa@confartigianatofc.it

L’assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito mensilmente ai nuclei familiari, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nel periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno in caso di domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, oppure a decorrere dal mese successivo a quello della domanda in caso di domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

A CHI SPETTA D’UFFICIO

Nell’ottica di promuovere iniziative di semplificazione e di facilitare l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’INPS ha chiarito che l’assegno unico e universale, dal 1° marzo 2023, sarà riconosciuto d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, limitatamente ai soggetti beneficiari per i quali alla data del 28/02/2023, nell’archivio dell’Istituto, risulti presente una domanda di assegno unico e universale in corso in uno stato diverso da “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”.

In particolare, l’Inps ha precisato che l’erogazione:

  • proseguirà in continuità nel caso in cui la domanda si trovi nello stato di “accolta”;
  • inizierà al termine degli specifici controlli previsti, nel caso in cui la domanda si trovi nello stato di “in istruttoria”, “in evidenza alla sede”, “in evidenza al cittadino”, “sospesa”, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS. Per poter usufruire dell’importo completo resta quindi obbligatorio il rinnovo dell’ISEE entro il 30/06/2023, così da ottenere gli importi maggiorati a partire dal mese di marzo 2023.

In assenza di variazioni segnalate dall’utente, ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario, ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’INPS, l’assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

CHI DEVE MODIFICARE UNA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Esistono circostanze per le quali è necessario invece modificare la richiesta di assegno unico inizialmente inoltrata.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le situazioni che possono determinare la necessità da parte del beneficiante di modificare la domanda :

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
  • le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

 

CHI DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA

I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, devono presentare una nuova domanda di assegno unico.

QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU (Dichiarazione sostitutiva unica, che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare) per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

IN SINTESI

  • Chi sta già ricevendo l’assegno a febbraio 2023 e il suo nucleo familiare non è variato non deve presentare una nuova domanda, ma solo l’ISEE entro il 30 giugno 2023.
  • Chi sta già ricevendo l’assegno a febbraio 2023 e il suo nucleo familiare è variato deve adeguare la domanda e presentare l’ISEE entro il 30 giugno 2023.
  • Chi non presenta o non aggiorna l’Isee percepirà gli importi minimi previsti dalla normativa.
  • Chi non sta già ricevendo l’assegno unico a febbraio 2023, o deve presentare una nuova domanda entro il 30 giugno 2023 per ricevere gli arretrati da marzo 2023 o, se presenta la domanda dal 1° luglio 2023, la prestazione decorre dal mese successivo e non ha diritto agli arretrati.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per inoltrare domanda possono essere utilizzati i seguenti canali:

  • servizio online INPS;
  • Contact center INPS;
  • app INPS Mobile;
  • Patronati.

Gli uffici Patronato INAPA e CAAF di Confartigianato sono a vostra disposizione per informazioni ed assistenza nella presentazione della domanda e per la compilazione ed il rilascio dell’attestazione ISEE necessaria.